Come ottenere l'indennita' di disoccupazione.
(554 parole totali contate in questo testo) (12008 letture) 
Disoccupazione, i requisiti per l'indennità
Domande all'Inps
Per chi ha perso il lavoro, l'Inps prevede un'indennità di disoccupazione ordinaria
che si aggiunge a quella con requisiti ridotti le domande della quale scadono
il 31 marzo.
Per ottenere l'indennità ordinaria occorre possedere alcuni requisiti e seguire
importanti regole. La domanda deve essere presentata all'Inps entro 68 giorni
dal licenziamento.
Ma ecco nel dettaglio interessanti informazioni, tratte dal sito dell'Inps,
sull'importo, sulle modalità da seguire per presentare la domanda e sulla possibilità
di fare il ricorso.
Quando e a chi spetta
L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori, assicurati contro
la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.
Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente;
fanno eccezione le lavoratrici in maternità.
Quando spetta
Quando il lavoratore può far valere:
almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Per quanto tempo spetta e la decorrenza
L'indennità viene corrisposta per 180 giorni.
Dal 1°gennaio 2001 può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato
i 50 anni di età
La decorrenza
L'indennità decorre:
dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi
7 giorni;
dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
L'importo
L'indennità è corrisposta nella misura del 40 % della retribuzione percepita
nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro nei limiti di un importo massimo
mensile lordo che per il 2001 è di £ 1.471.235 elevato a £ 1.768.283 per i lavoratori
che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a £ 3.182.908.
Viene liquidata ogni mese presso tutte le Sedi INPS.
Quando cessa
L'indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito tutte le 180 giornate di indennità;
viene avviato ad un nuovo lavoro;
viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia,
di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso,
in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data
di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento
del ricorso stesso. |