INFORMAZIONI SUI TIROCINI FORMATIVI E SUGLI STAGE
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TIROCINIO FORMATIVO O STAGE
Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n.
196/97 (famoso “pacchetto Treu”) che introduceva una
serie di strumenti di flessibilizzazione del mercato del lavoro.
Questo tipo di rapporto non si configura come un rapporto di
lavoro vero e proprio , quindi nessuna paura ! Non si viene
cancellati dalle liste di collocamento ! . Il soggetto può
svolgere prestazioni lavorative ma non ha diritto ad una
retribuzione, le aziende (naturalmente quelle del Nord), in
genere attribuiscono al tirocinante un congruo rimborso spese,
sono comunque rimborsate le spese documentate (trasporti
pubblici, buoni pasto etc.) .
Il tirocinio è un rapporto che lega un soggetto (tirocinante,
colui che fa il tirocinio), un’azienda ospitante (non
importa se pubblica o privata), un ente promotore (possiamo
annoverare Centro di Formazione Professionale o Enti Pubblici,
Istituzioni Scolastiche) etc. Queste , inoltre, si impegnano a
fornire al tirocinante una formazione, degli utili strumenti di
orientamento e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Come
avrete capito, si tratta di strumenti che favoriscono un’alternanza
scuola – lavoro, che ben si adattano alle esigenze degli
studenti e, infine, che costituiscono per loro un’utile
strumento per mettersi in luce con l’impresa per un’eventuale
e futura assunzione. Inoltre, al termine dello stage l’azienda
è obbligata a certificare l’esperienza svolta che comunque
arricchisce il soggetto sia dal punto di vista curriculare che
professionale. Abbiamo detto che i beneficiari principali sono
gli studenti , ma non solo loro: anche gli inoccupati o i
disoccupati o coloro che sono ricompresi in liste di mobilità
sono ricompresi in tale istituto. Una specifica convenzione viene
stipulata tra gli enti promotori e le imprese ospitanti
(pubbliche o private); essa deve contenere un vero progetto
formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio, i
nominativi dei tutor indicati sia dal soggetto promotore sia dal
responsabile dell’azienda, l’obbligo per il soggetto
promotore di pagare all’allievo tirocinante le assicurazioni
contro gli infortuni, la durata e il periodo di svolgimento del
rapporto di tirocinio, se grande azienda il settore aziendale ove
lo stagista viene inserito. Abbiamo già detto che è previsto ,
a favore del tirocinante , il rimborso delle spese inerenti il
trasporto e i buoni pasto, aggiungo in questa sede che spesso
Regioni e Province stabiliscono contributi a favore di stagisti.
Basta chiedere all’Assessorato al Lavoro e alla Formazione
Professionale della propria Regione e all’omologo
Assessorato al Lavoro (o alle Attività Produttive) della
Provincia. Le Province, infatti, avendo competenza in materia di
Artigianato, possono stabilire contributi a favore di stagisti
presso imprese artigiane. La durata dello stage è di 4 mesi per
gli studenti della Scuola Media Secondaria , di 6 mesi per
soggetti disoccupati o inoccupati (cioè che abbiano perduto la
propria attività lavorativa). Oltre a questi, con la medesima
durata sono ricompresi tra i beneficiari: i lavoratori in mobilità,
gli allievi degli istituti professionali di Stato, gli allievi di
attività formative post diploma o post laurea, purchè entro 18
mesi dal completamento di dette attività.
Una durata maggiore (12 mesi) è disposta a favore degli studenti
universitari, di coloro che frequentano corsi di Diploma
Universitario, Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento o
specializzazione post secondari, purchè entro i 18 mesi dal
compimento di detti corsi. Una durata di 12 mesi è disposta a
favore di soggetti facenti parte di cooperative sociali ex L.
381/91. Una durata di 24 mesi è prevista per soggetti
handicappati (ex L. 104) .
Le aziende, ai sensi del D.M. 142/98 possono ospitare stagisti in
base alle dimensioni della loro forza lavoro: 1 tirocinante (per
aziende da 1 a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato), 2
tirocinanti (per aziende da 6 a 20 dipendenti), aziende con più
di 20 dipendenti possono assumere fino al 10 % della loro forza
lavoro.
Gli obblighi per le aziende ospitanti prevedono: l’attivazione
dell’assicurazione “INAIL”, l’attivazione
dell’assicurazione per la “Responsabilità Civile”,
l’erogazione di un “rimborso spese”, la
disponibilità di un tutor aziendale. Ulteriori informazioni le
puoi raccogliere preso i Centri per l’Impiego. A tal
proposito è bene ricordare che con la nuova riforma del
collocamento e dei cicli scolastici le esperienze di tirocinio
hanno valore di credito formativo , inoltre, qualora l’esperienza
di tirocinio venga certificata dal soggetto promotore dello
stage, tali esperienze possono essere riportate nella tua Scheda
Personale che è destinata a sostituire il libretto di lavoro. Lo
strumento in sé è interessante per il giovane poiché oltre a
conoscere ed apprendere nozioni del mercato del lavoro, si fa
conoscere dall'impresa, sviluppa relazioni utili con colleghi di
lavoro, accresce la propria professionalità e arricchisce il
proprio curriculum.
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